Abbandono della casa coniugale senza giusta causa

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Il coniuge che va via di casa se non prova la giusta causa rischia l’addebito della separazione, che comporta il venire meno dell’assegno di mantenimento

Spetta al coniuge che si allontana dalla casa familiare dimostrare di avere una giusta causa per violare il dove coniugale della convivenza e della coabitazione derivante dal matrimonio.

La Corte Suprema di Cassazione (ordinanza n. 1785/2021) sancisce il principio di diritto secondo il quale il volontario abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.

Nel procedimento di separazione chi chiede l’addebito deve provare l’allontanamento dal domicilio dell’altro coniuge, quest’ultimo deve provare che l’allontanamento si è verificato a causa della intollerabilità della convivenza.

Nel caso in cui l’allontanamento non è motivato da una giusta causa, chi chiede l’addebito non deve provare il nesso tra allontanamento ed intollerabilità della convivenza, gravando tale onere su chi si allontana, in quanto deve dimostrare la sussistenza di una giusta causa di allontanamento, che può essere frutto di un accordo tra le parti o di un comportamento negativo dell’altro coniuge (violenza domestica, minacce, aggressioni, maltrattamenti).

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