Accordi prematrimoniali: è legittimo condizionare al fallimento del matrimonio la cessione di un bene immobile da un coniuge all’altro

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IL FATTO

La sentenza in esame ha ad oggetto un giudizio di divorzio, in cui il marito convenuto, chiedeva in via riconvenzionale al Giudice che questi disponesse, con una sentenza costitutiva, il trasferimento di proprietà in suo favore di un immobile della moglie adducendo, a giustificazione della sua richiesta, l’esistenza tra i coniugi di un accordo in tal senso.
Il giorno precedente le nozze infatti, i coniugi avevano sottoscritto un accordo in base al quale, a titolo di rimborso delle spese sostenute per ristrutturare l’immobile destinato a diventare abitazione familiare, già di proprietà della moglie, quest’ultima si era impegnata, in caso di fallimento del matrimonio, a trasferire al marito un altro immobile di sua proprietà.

IN DIRITTO

Con la sentenza n. 23713 del 2012 la Suprema Corte di Cassazione è giunta a riconoscere la validità del l’accordo, stipulato prima del matrimonio, in cui si prevedeva il trasferimento da un coniuge all’altro della proprietà di un immobile, in caso di divorzio, a titolo di indennizzo delle spese sostenute da uno dei due per la ristrutturazione di un altro immobile, adibito in seguito a casa coniugale.
L’accordo in questione, secondo l’impostazione delineata dai Giudici di legittimità, non sarebbe diretto a violare il principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti di materia matrimoniale, espresso dall’art. 160 del c.c., in quanto il fallimento dell’unione matrimoniale non rappresenta la causa di tale accordo, ma soltanto un evento al quale il medesimo viene condizionato.
Nella pronuncia in commento si evidenzia, altresì, che l’impegno assunto dai nubendi prima del matrimonio, non sarebbe in alcun modo volto a viziare od a circoscrivere la libertà di difendersi degli stessi nell’eventuale e successivo giudizio di divorzio, non avendo esso ad oggetto pattuizioni riguardanti né l’assegno di mantenimento per i figli minori, né tantomeno l’assegno di divorzio spettante al coniuge economicamente più debole.
Si tratterebbe, pertanto, di un contratto atipico, sottoposto a condizione sospensiva lecita, espressione dell’ autonomia negoziale dei coniugi e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, co. 2 del c.c. che non interferisce affatto con la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi derivante dallo scioglimento del vincolo coniugale.

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