Addebito al coniuge che si presenti single sui social network

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Le false informazioni personali sui Social sono lesive della dignità del coniuge e determinano la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale.

E’ quanto statuisce il Tribunale di Palmi (Reggio Calabria) con sentenza n. 6/2021 pubblicata in data 07.01.2021.

La vicenda vedeva una moglie chiedere la separazione coniugale in seguito al progressivo estraniamento del marito dalla vita coniugale consistente in lunghi periodi fuori casa nonché nell’uso smodato del telefono cellulare. La ricorrente aveva, inoltre, appurato come il marito si definisse “single” su facebook, alimentando consapevolmente la possibilità di entrare in contatto con altre donne.

Il marito eccepiva di non aver mancato ai propri doveri coniugali, segnalando, altresì, come la propria condotta non avesse causato la crisi coniugale che veniva qualificata come pregressa e determinata dal distacco affettivo della moglie.

Il Tribunale, nell’accogliere le doglianze della moglie, attribuisce l’intollerabilità della convivenza coniugale alla violazione dell’obbligo di fedeltà determinato dal tradimento virtuale del marito.

Nel caso di specie l’elemento ritenuto fondante la dichiarazione di addebito veniva ricondotta all’ostentazione dello stato di single del marito sul profilo facebook in costanza di convivenza coniugale, alla luce della circostanza secondo cui , precisa il giudice, queste indicazioni non sono prova di un rapporto extraconiugale ma costituiscono un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentando ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio».

Il Giudice di prime cure sottolinea, infatti, come tale condotta rappresenti essa stessa un tradimento, richiamando un principio già espresso dal Supremo Collegio in forza del quale, nel giudizio di separazione giudiziale non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge.

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