Addebito della separazione al coniuge che si dichiari single su Facebook

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Le false informazioni personali sui social in costanza di matrimonio sono lesive della dignità del coniuge e determinano la violazione dell’obbligo di fedeltà

La vicenda vedeva una moglie chiedere la separazione coniugale in seguito al progressivo estraniamento del marito dalla vita coniugale consistente in lunghi periodi fuori casa nonché nell’uso smodato del telefono cellulare. La ricorrente aveva, inoltre, appurato come il marito si definisse “single” su facebook, alimentando consapevolmente la possibilità di entrare in contatto con altre donne (cfr. Sentenza Trib. Palmi n. 6/2021).

Il marito sosteneva come la propria condotta non avesse causato la crisi coniugale che veniva qualificata come causata dal distacco affettivo della moglie.

Il Tribunale, nell’accogliere le doglianze della moglie, attribuisce l’intollerabilità della convivenza coniugale alla violazione dell’obbligo di fedeltà determinato dal “tradimento virtuale” del marito.

Nel caso di specie, l’elemento ritenuto fondante la pronuncia di addebito veniva ricondotta all’ostentazione dello stato di single da parte del marito sul profilo facebook in costanza di convivenza coniugale, alla luce della circostanza secondo cui, precisa il giudice, queste indicazioni non sono prova di un rapporto extraconiugale ma costituiscono un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentano ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio.

Il Giudice sottolinea, infatti, come tale condotta rappresenti essa stessa un tradimento, richiamando un principio già espresso dal Supremo Collegio in forza del quale, nel giudizio di separazione giudiziale non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge.

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