Affidamento esclusivo dei figli minori costituisce una eccezione la regola è l’affidamento condiviso

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L’art. 337 ter c.c. riconosce ai figli minori il diritto di mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, favorendo in via prioritaria l’affidamento condiviso. Tale finalità è perseguita con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole ad una crescita sana ed equilibrata.

L’individuazione delle circostanze ostative all’affidamento condiviso è rimessa, caso per caso, alla decisione del giudice mancando, infatti, una circostanziata tipizzazione delle fattispecie.

Il provvedimento che dispone l’affidamento esclusivo dovrà motivare puntualmente sia l’idoneità del genitore affidatario che l’assoluta inidoneità, di natura economica o educativa, dell’altro genitore.

Un esempio può ravvisarsi nel persistente conflitto tra gli ex coniugi, tale da strumentalizzare la prole e impedirne le relazioni con l’altro genitore. In tali circostanze l’affidamento esclusivo si giustifica alla luce dell’inadeguatezza del genitore affidatario sulla base della totale assenza di cooperazione per coltivare e favorire la continuità delle relazioni parentali.

Giova menzionare l’ordinanza n. 21215 del 2017 della Corte di Cassazione nella quale l’affidamento esclusivo al padre risulta preferibile dato il comportamento ostruzionistico e non collaborativo della madre, genitore affidatario, incurante dell’interesse della figlia a mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario.

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