Affido condiviso: il mantenimento diretto non costituisce la regola

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Con la sentenza del 20 gennaio 2012, n. 785 la Cassazione ha revocato il regime di mantenimento diretto originariamente disposto nell’ambito di un procedimento di separazione con affidamento condiviso dei figli, sostituendolo con l’obbligo per il padre di versare un assegno mensile per la moglie e per i figli, in considerazione della accentuata litigiosità dei genitori, circostanza idonea a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che la contribuzione diretta da parte di ciascuno dei genitori non costituisce la regola quale conseguenza diretta dell’affido condiviso, poiché il giudice di merito può discrezionalmente escluderla – fornendo un’adeguata motivazione al riguardo – qualora non sussistano le condizione idonee ad ammetterla.

L’art. 155 del c.c., difatti, dispone che il giudice dopo aver valutato la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, stabilisca la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al loro mantenimento. In questo modo il legislatore ha inteso attribuire al giudice un’ampia discrezionalità nella determinazione del contributo a carico dei genitori, da esercitarsi con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole.

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