Ai fini del riconoscimento del diritto alla quota di reversibilità della pensione dell’ex coniuge è sufficiente la sentenza di divorzio che definisce il primo grado del giudizio e riconosce il diritto all’assegno divorzile

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Ai fini del riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, non è necessario che alla morte di quest’ultimo sia già stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato, contenente la statuizione in merito al riconoscimento dell’assegno divorzile, essendo  sufficiente che sia stata giudizialmente accertata la spettanza del predetto assegno.

In tali termini si è pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4107/2018, accogliendo il ricorso di una moglie, la quale si era vista negare prima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello di Bari il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge, in quanto alla morte di quest’ultimo non era ancora titolare di assegno divorzile. In realtà, nel momento in cui è intervenuto il decesso, il divorzio era già stato pronunciato con sentenza parziale relativa allo status di coniuge, mentre il giudizio era proseguito per la determinazione dell’assegno divorzile, riconosciuto dal Presidente del Tribunale in via provvisoria.

Secondo i giudici di merito, la fruizione dell’assegno doveva considerarsi una condizione indispensabile ai fini della proposizione della domanda – prevista espressamente dalla legge sul divorzio n. 898/1970 artt. 9 e 12-bis –  trattandosi di un fatto preesistente, che doveva sussistere nel momento della richiesta di percezione dell’emolumento pensionistico.

La Corte di Cassazione, aderendo alla tesi della ricorrente, afferma, invece, che ai fini del riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, non è necessario che al momento della morte di quest’ultimo fosse già passata in giudicato la sentenza che riconosceva alla moglie il diritto a percepire l’assegno divorzile.

La legge in effetti, la Corte di Cassazione, non prevede ai fini del riconoscimento del diritto all’attribuzione di una porzione della pensione di reversibilità, che, al momento in cui la domanda è proposta, sia intervenuto l’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile in favore dell’istante mediante pronuncia avente efficacia di giudicato.

Ciò che richiede la legge è che sia intervenuta – prima della morte del coniuge obbligato al versamento dell’emolumento – una pronuncia del Tribunale, anche non passata in giudicato, che definisce il primo grado del giudizio e riconosce il diritto all’assegno divorzile, facendone decorrere gli effetti al momento della pronuncia della sentenza parziale di divorzio.

La sentenza del Tribunale che ha riconosciuto l’assegno divorzile alla ricorrente, spiega la Corte di Cassazione, ha evidentemente accertato che la moglie era titolare del diritto a percepirlo già al momento del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio, quando l’ex marito era ancora in vita, altrimenti avrebbe dovuto fissare una diversa decorrenza. Pertanto, conclude la Corte, alla moglie compete il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex marito.

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