Ai fini della configurazione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno deve essere adeguatamente provato
Il Tribunale di Milano e poi anche la Corte di Appello della medesima città, hanno condannato ai sensi dell’art. 570, comma 2, n. 2 del codice penale, un manager di un’importante casa automobilistica per violazione degli obblighi di assistenza familiare, in particolare per aver autonomamente decurtato, per 7 mesi, l’assegno di mantenimento dovuto alla moglie, da cui era separato ed ai figli da 4.000 euro a 800 euro al mese.
I giudici di merito avevano condannato l’uomo a due mesi di reclusione e a pagare 200 euro di multa sulla base del fatto che hanno ritenuto sussistente lo stato di bisogno della moglie e dei figli a cui sono stati esposti a causa della drastica riduzione dell’assegno di mantenimento loro dovuto. Inoltre i giudici hanno ritenuto non veritiere le dichiarazione del manager volte a dimostrare la sua incapacità di far fronte a tale spesa dal momento che in passato guadagnava ingenti quantità di denaro e che, dopo poco tempo, aveva ripagato il debito che aveva accumulato nei confronti della moglie.
Il marito è quindi ricorso in Cassazione la quale, con sentenza n. 23010 del 13 maggio 2016, ha deciso per l accoglimento parziale del ricorso del ricorrente.
Il giudice di legittimità concorda con i giudici di merito dei gradi precedenti per quanto riguarda l’asserita impossibilità del ricorrente di far fronte alla spesa costituita dall’assegno di mantenimento per la moglie ed i figli; nessun dato depone a favore della concreta incapacità di far fronte ai suoi obblighi di corresponsione dei mezzi di sussistenza.
La Corte dà invece ragione al ricorrente nella parte in cui non trova adeguatamente motivata la circostanza della sussistenza dello stato di bisogno della moglie e dei figli; la durata della riduzione dell’assegno di mantenimento, solo 7 mesi, il fatto che successivamente il debito è stato totalmente sanato e il fatto che la moglie godesse di cospicui risparmi hanno fatto pendere i giudici per l’insussistenza dello stato di bisogno necessario ad integrare la fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Tutto ciò considerato la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata rinviando la questione ad un’altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Argomenti
- Amministrazione di Sostegno (7)
- Diritto Condominiale (6)
- Diritto del lavoro (23)
- Diritto di Famiglia (408)
- Diritto fallimentare (4)
- Diritto penale della circolazione stradale (7)
- Diritto penale e procedura penale (84)
- Diritto penale sanitario (3)
- Infortunistica stradale (5)
- Locazioni e sfratti (24)
- Novità e Notizie (2)
- Obbligazioni e contratti (54)
- Responsabilità extracontrattuale (42)
- Responsabilità medica (4)
- Risarcimento per eccessiva durata dei processi (1)
- sanzioni amministrative e violazioni del codice della strada (3)
- Separazione e Divorzio (356)
- Successioni e Testamenti (4)