Ai fini della decisone sull’affidamento condiviso dei figli minori non conta soltanto il comprensibile desiderio del figlio a mantenere la bigenitorialità
Si ritiene necessario mettere in evidenza una interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione (C. Cass. – sezione I – 22 settembre 2016 n. 18559) la quale sancisce un principio di diritto in materia di affidamento condiviso che consente di rendere effettivo e concreto il discrimine con il diverso regime dell’affidamento esclusivo dei figli.
Una madre, nel caso concreto sottoposto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, si lamenta del fatto che la persistenza del regime di affidamento condiviso pregiudica il figlio, considerata l’impossibilità dei genitori di elaborare e mettere in atto un progetto educativo comune e la gravissima conflittualità ed incomunicabilità esistente tra la madre ed il padre, resosi anche autore di gravi reati ai danni della madre reiterando comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della stessa ai quali conseguivano effetti destabilizzanti per l’equilibrio del figlio, vittima di c.d. violenza assistita o indiretta.
Il padre, al contrario, non comprendeva come la scarsa maturità genitoriale dello stesso nell’affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta e la propria inidoneità educativa potessero porsi in contrasto con “l’interesse del minore all’affido condiviso”, a fronte essenzialmente del fatto che il rapporto affettivo tra il padre ed il figlio non era risultato in alcun modo intaccato dalla conflittualità esistente tra i genitori.
La Corte di Cassazione ritiene che in tema di affidamento dei figli, la valutazione dell’interesse del minore non deve limitarsi al desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma va intesa in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e di sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Pertanto, in caso di grave conflittualità tra i genitori, certificata dalla commissione dei reati di maltrattamenti commessi da uno ai danni dell’altro, cui ha assistito il figlio, destinati a riflettersi su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari, l’affidamento condiviso può non corrispondere all’interesse del minore.
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