Al fine di integrare il reato di atti persecutori (c.d. stalking) sono sufficienti un paio di minacce alla ex compagna

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La Corte di Cassazione in una recente sentenza n. 26588/2017 ha ritenuto sufficienti un paio di minacce alla ex compagna per integrare il reato di atti persecutori, confermando la condanna nei confronti di un uomo ritenuto colpevole nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione.

Secondo l’orientamento condiviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, è configurabile il delitto di atti persecutori quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persone al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato anche due sole condotte di minaccia o di molestia.

All’uomo non sono state neppure concesse le attenuanti generiche, la cui mancata concessione risulta logicamente e congruamente motivata sulla base della reiterazione delle condotte delittuose e della personalità del reo.

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