Ascoltare il minore è un dovere in primo luogo dei genitori ed in via subordinata dei giudici

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Con ordinanza del 3 giugno 2016, il Tribunale di Milano ha affrontato il tema dell’ascolto del minore esponendo importanti principi in materia.

La vicenda coinvolge due genitori separati la cui figlia, quasi maggiorenne, aveva manifestato il desiderio, supportata dal padre, di passare un periodo di vacanza-studio in Australia; stante l’opposizione decisa della madre, la questione era, poi, giunta dall’autorità giudiziaria  affinché fosse presa una decisione in materia.

Il giudice, nel decidere a favore del ricorrente, il padre che chiedeva l’autorizzazione per il viaggio della figlia, ha sottolineato come il minore ha diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano, tanto di più nel caso in questione in cui la figlia era prossima alla maggiore età e la decisione da prendere riguardava una sua, e soltanto sua, eventuale esperienza all’estero.

Il giudice ha inoltre evidenziato che tale diritto all’ascolto deve essere applicato innanzitutto nel rapporto tra genitori e figli e solo in subordine dal giudice; ciò, infatti, eviterebbe inutili ricorsi all’autorità giudiziaria. I due coniugi erano infatti già coinvolti in altri quattro sub-procedimenti paralleli al loro procedimento di separazione; quest’ultimo avrebbe potuto essere evitato se i genitori ed in particolare la madre, avesse ascoltato la figlia, assumendo le scelte migliori nel rispetto dei desideri, delle aspirazioni e delle inclinazioni della stessa.

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