Ascolto del minore nei procedimenti civili che lo riguardano

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La sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21/10/2009 conferma l’orientamento ormai dominante della giurisprudenza di legittimità in merito alla necessaria e doverosa audizione del minore  da parte del giudice, nell’ambito delle procedure giudiziarie che direttamente lo riguardano.

Il diritto di ascolto, di cui il minore è titolare, trova riconoscimento sia a  livello internazionale, nella Convenzione di New York del 29/10/1925, che europeo, nella Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996, oltre ad essere stato recepito anche dalla legislazione interna con legge  n. 77 e/2003 e legge n. 184/1983. Con tale sentenza la Corte di Cassazione afferma l’esistenza di un vero e proprio obbligo a carico del giudice di sentire il minore prima di decidere in merito al suo futuro, ogniqualvolta ritenga sussistere i presupposti per la sua audizione, sempre che il giudice non accerti che l’assunzione di tale efficace atto istruttorio  risulti pregiudizievole per gli interessi del minore stesso.

L’audizione del minore è pertanto concepita come uno strumento necessario ed indispensabile per garantire che il contenuto della decisione sia conforme all’interesse superiore del minore e consentire al giudicante di percepire con immediatezza, attraverso la voce del minore, le esigenze di tutela dei suoi primari interessi, attuando un diritto del minore ad essere ascoltato. La pronuncia della Suprema Corte ha  mostrato di considerare, così come in altre precedenti occasioni, che l‘omessa ed immotivata audizione del minore nell’ambito delle procedure giudiziarie che lo riguardano, causa la nullità del relativo procedimento e della sentenza, ricorribile in Cassazione per difetto di motivazione.

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