Assegnazione della casa coniugale al padre che vive con il figlio più fragile
In caso di figli psicologicamente provati dalla separazione la casa coniugale va assegnata al genitore con il quale convive il figlio più debole.
Ciò è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19561/2021.
Nel procedere all’assegnazione della casa coniugale, infatti, è necessario in primo luogo tenere in considerazione l’interesse dei figli ed in particolare di quello che, anche se maggiorenne, dimostra di aver risentito maggiormente del rapporto conflittuale tra i genitori.
In tale caso l’abitazione deve essere assegnata al genitore con il quale il figlio ha scelto di vivere o con il quale si trova in minore conflitto.
Tali sono le ragioni che hanno spinto la Corte di Cassazione ad assegnare la casa coniugale al padre, anziché alla madre.
Si precisa, inoltre, che l’assegnazione della casa familiare è finalizzata a perseguire l’esigenza di tutelare l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti e tale esigenza, che comporta una sostanziale equiparazione tra figlio minorenne e figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, “deve permanere fino a quando ricorrono i presupposti giustificativi della speciale protezione”.
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