Assegnazione della casa coniugale in caso di separazione o divorzio: cosa fare in caso di mancato rilascio dell’immobile?

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In caso di separazione personale dei coniugi e divorzio, il godimento della casa familiare è attribuito al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale essi convivono oltre la maggiore età. Così dispongono l’art.337 sexies c.c. e l’art.6 comma 6 della legge sul divorzio.

Qualora il coniuge non assegnatario non liberi l’immobile, l’ordinamento presidia la fattispecie con i seguenti rimedi.

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti cui la legge espressamente riconosce efficacia esecutiva sono titoli che consentono al coniuge beneficiario della casa familiare di ottenerne il rilascio mediante l’allontanamento coattivo. La giurisprudenza sul punto è pacifica. La Corte di Cassazione, con sentenza n.1367 del 31 gennaio 2012, sottolinea come il provvedimento di assegnazione della casa coniugale presenti intrinsecamente anche l’efficacia di intimazione al rilascio.

Notificato alla parte l’atto di precetto e il preavviso di esecuzione, l’ufficiale giudiziario si reca sul luogo dell’esecuzione per introdurre nell’immobile il legittimo possessore.

 La fattispecie è anche penalmente rilevante e configura il reato di violazione di domicilio, ex art. 614 c.p., procedibile a querela di parte. La condotta è integrata quando il soggetto, in un primo momento domiciliato legittimamente con il consenso dell’avente diritto, successivamente rimane in loco, nonostante la revoca.

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