Assegno di mantenimento da rivedere se il coniuge eredita dei beni

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L’assegno di divorzio può essere ritoccato a seguito dell’acquisizione di un’eredità da parte del coniuge beneficiario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 11797/2014, accogliendo il ricorso di un marito obbligato a versare 1.100 euro mensili alla ex moglie, oltre a 600 euro per i figli.


Nel ricorso l’ex coniuge aveva sostenuto l’assenza di motivazione da parte della Corte di appello di Milano circa il «tenore di vita condotto dai coniugi», «l’adeguatezza dei mezzi propri» dell’appellata, soprattutto a seguito della donazione effettuata dalla di lei madre ai figli della nuda proprietà di alcuni immobili, e la successiva acquisizione della piena proprietà degli stessi alla morte della madre, parte dei quali furono poi venduti con un guadagno di 960.000 euro.

Secondo la Suprema corte il ricorso è fondato perché la motivazione della Corte territoriale «è incentrata esclusivamente sulla constatazione della cessazione dell’ attività lavorativa, svolta dalla ex moglie all’inizio del matrimonio, sulla base della laurea in medicina e chirurgia, cessazione decisa per potersi dedicare esclusivamente alle cure domestiche e all’accudimento ed educazione dei figli». Nessuna considerazione viene dedicata invece al reddito dei due coniugi in costanza di matrimonio, né al raffronto della consistenza economica dei due.
Chiariscono, infatti, i giudici che «nella determinazione dell’assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato».

In generale, ricorda la sentenza, l’assegno divorzile, va determinato «verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto». A tal fine, dunque, «il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali».

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