Assegno di mantenimento per il coniuge e compensazione

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L’assegno di mantenimento del coniuge non ha natura strettamente alimentare e può essere portato in compensazione con i controcrediti dell’altro coniuge

Così ha stabilito la III sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 9686 del 26 maggio 2020 che rigetta il ricorso avanzato da un’ex moglie che aveva agito in via esecutiva per recuperare l’assegno di mantenimento non versato, riconoscendo il diritto dell’ex marito di dedurre in compensazione un controcredito relativo al mutuo pagato dallo stesso in via esclusiva.

La vicenda vedeva un’ex moglie avviare un’opposizione all’esecuzione per espropriazione immobiliare in forza di crediti derivanti dall’assegno di mantenimento statuito nella sentenza di separazione personale dei coniugi, con cui il marito aveva eccepito in compensazione un credito derivante dall’adempimento di un mutuo.

Sia nel Giudizio di primo grado che d’Appello la moglie risultava soccombente alla base del principio secondo cui il credito vantato dalla stessa non aveva natura strettamente alimentare.

La stessa ricorreva, pertanto, per Cassazione deducendo che il mantenimento oggetto di domanda non fosse solo per sé stessa ma anche in favore dei figli.

La Corte, nel rigettare il ricorso, chiarisce il principio secondo cui il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento conformato dall’ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile.

Sul punto la Corte ribadisce che non altrettanto può dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge che non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé.

Per tali ragioni la Corte ritiene che debba pertanto escludersi che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione.

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