Cessazione del riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne che eserciti stabilmente un’attività lavorativa durante gli studi universitari

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La Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza n. 11186/2020, accogliendo il ricorso di un padre avverso il decreto pronunciato dalla Corte d’Appello e chiarendo che il mantenimento in favore del figlio maggiorenne cessa al raggiungimento dell’autosufficienza economica.

La vicenda processuale vedeva il genitore onerato reclamare la pronuncia di primo grado innanzi alla Corte d’Appello che, a sua volta, si limitava a ridurre l’importo da corrispondere all’ex moglie a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio, nonostante il padre avesse dato prova che il figlio maggiorenne prestasse la propria attività lavorativa con contratto part-time a tempo indeterminato mentre seguitava il percorso universitario prescelto.

La Corte di Cassazione, richiamando quanto statuito con sentenza n.18076 del 20 agosto 2018 secondo la quale ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, riconosce l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne alla luce del raggiungimento della stabilità economico-reddituale.

Il Collegio, pertanto, evidenziata la mancata sussistenza di alcuna circostanza che giustifichi il mantenimento sulla base del raggiungimento dell’autonomia reddituale da parte del giovane che proseguiva la propria formazione contestualmente alla prosecuzione di un’occupazione remunerativa e stabile, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per il suo riesame

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