Come fare per ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti in caso di rifiuto all’adempimento spontaneo da parte dell’altro genitore
Quando un genitore non intende pagare spontaneamente l’assegno di mantenimento non è necessario ricorrere subito innanzi al Tribunale, in quanto è sempre consigliabile fare un primo tentativo in via stragiudiziale, inviando al genitore inadempiente una lettera di diffida e messa in mora, con la quale lo si invita a versare il mantenimento arretrato, comprensivo di rivalutazione I.S.T.A.T. Molto spesso, infatti, l’effetto dissuasivo della lettera redatta dal legale di fiducia potrebbe sortire gli stessi effetti con notevole risparmio di tempo e di denaro.
Qualora la lettera di diffida inviata al genitore obbligato non consenta di ottenere quanto dovuto, si dovrà agire in via esecutiva nei confronti di quest’ultimo facendo valere il provvedimento emesso dal Tribunale immediatamente esecutivo, che regola il mantenimento in favore dei figli e/o del coniuge, notificandogli dapprima un precetto di pagamento e successivamente uno tra gli strumenti individuati dal legislatore, quali il pignoramento dei suoi conti correnti, il pignoramento mobiliare ovvero immobiliare. Qualora l’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento svolga attività lavorativa con rapporto di lavoro dipendente è possibile agire anche con un pignoramento dello stipendio mensile, chiedendo altresì al giudice che ordini al datore di lavoro il pagamento diretto dell’assegno all’avente diritto, trattenendolo mensilmente dalla retribuzione spettante al dipendente.
L’importante è che il terzo sia un debitore di una somma determinata, indipendentemente dal fatto che sia una prestazione periodica o meno. Il presupposto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, al fine di poter ottenere un ordine di pagamento diretto, consiste nell’idoneità del comportamento del genitore inadempiente a suscitare dubbi sull’esattezza e regolarità del versamento in futuro del mantenimento.
In caso di inadempienza, inoltre, è possibile ottenere il sequestro dei beni dell’ex obbligato al mantenimento ai sensi dell’art. 156, comma 6 c.c.. Il vantaggio, rispetto al sequestro conservativo, è la necessità di dimostrare unicamente il fatto oggettivo dell’inadempimento, a prescindere dunque dalla dimostrazione del periculum in mora, ovvero la prova della gravità dell’inadempimento e/o l’intento di sottrarsi all’obbligo. Requisito necessario, tuttavia, è che vi sia già un provvedimento del giudice che stabilisca l’assegno di mantenimento.
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’obbligato dal Giudice può configurare, altresì, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall’art. 570 c.p.. Detto articolo, al comma 1, statuisce infatti che: “Chiunque abbandona il domicilio domestico o, comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centrotre a milletrentadue euro.” Il successivo comma 2 chiarisce che “Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.
Occorre però fare un’ulteriore precisazione. La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza del 19 gennaio 2017 n. 2666, pronunciandosi sulla richiesta di condanna di un ex non sposato per il parziale versamento del mantenimento per il figlio minore, ha ritenuto l’art. 570, co. 2, c.p. non applicabile ai genitori non coniugati, nei confronti dei quali è possibile il ricorso a tutte le azioni civili, ferma restando, inoltre, l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 (viene punito con la stessa pena chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, che non sia legalmente separato per sua colpa).
Ai fini della condanna, il coniuge deve avere volontariamente omesso di adempiere all’obbligo di versare il mantenimento ed l’inadempimento deve essere considerato di non scarsa rilevanza.
In sede civile, l’art. 709 ter c.p.c. prevede, inoltre, che “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore odo ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 a favore della Cassa delle ammende”.
Da considerare, infine, che la costante violazione degli obblighi di mantenimento da parte del genitore può legittimare l’affido superesclusivo del figlio minore all’altro genitore ai sensi dell’art. 337 quater c.c., come recentemente ribadito dal Tribunale di Modena, con sentenza del 26 gennaio 2016.
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