Come nel divorzio anche in sede di separazione l’assegno ha una funzione compensativa ed assistenziale: il tenore di vita non ha più rilevanza ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento

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A stabilirlo è la recente ordinanza n. 26084 /2019 della Corte di Cassazione che, conformandosi alla sentenza n.18287/2018 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, specifica come l’assegno di mantenimento non sia finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi.

Il principio di diritto formulato dalla Corte Suprema consente al coniuge economicamente più forte di evidenziare che sia irrilevante la richiesta di provare in giudizio formulata dal coniuge economicamente più debole l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il mantenimento ha una funzione assistenziale che è ampiamente soddisfatta da un assegno di modesta consistenza in quanto sufficiente per vivere.

La Corte di Cassazione rigetta, quindi, confermando la sentenza della Corte di Appello di Venezia ( sentenza n. 1431/2017) il ricorso di un marito che chiedeva la rideterminazione dell’assegno di mantenimento da 1500 euro a 6000 euro alla luce della situazione patrimoniale e reddituale della moglie, considerato che l’assegno di mantenimento assolve ad una funzione compensativa e assistenziale, senza che il tenore di vita sia valutabile come parametro.

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