Commette il reato di violazione degli obblighi familiari il padre che non ha rapporti con il figlio e non contribuisce al suo mantenimento

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La Cassazione nella sentenza n. 34443 del 2016 ha confermato la condanna di un padre, ai sensi dell’art. 570 del codice penale che prevede la violazione degli obblighi familiari, non ritenendo fondati i motivi di ricorso da lui avanzati.

Secondo il ricorrente, infatti, circostanze da lui indipendenti gli avevano impedito di adempiere ai suoi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio: innanzitutto la sua incapacità economica e il fatto di essere privo di un’occupazione lavorativa; in secondo luogo il fatto di aver dovuto scontare un periodo di detenzione; e soprattutto la ferma opposizione che la madre del bambino e la sua famiglia avevano perpetrato nei suoi confronti impedendogli di fatto di mantenere un rapporto col figlio.

Secondo la Corte le prime due circostanze non sono  realmente impeditive in quanto il periodo di detenzione è stato molto breve e residuava in capo all’ imputato una seppur scarsa capacità economica ma pur sempre sufficiente ad adempiere i suoi obblighi familiari. Anche la circostanza secondo cui, ad avviso del ricorrente, la madre abbia posto degli ostacoli tra padre e figlio è irrilevante ai fini della configurabilità del reato ex art. 570.

In base a ciò la Corte rigetta il ricorso dell’imputato e conferma la sua condanna ad una pena pecuniaria.

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