Commette violenza privata la moglie che in fase di separazione impedisce al marito di accedere nella abitazione familiare cambiando le serrature
Talvolta anche condotte considerate meramente bagatellari od anche soltanto “dispettose” possono configurare un reato.
Si pensi al classico esempio di chi parcheggia la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo così all’altra parte di muoversi. Ebbene, in questo caso la Corte di Cassazione ha ravvisato il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., che punisce “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.
Ed ancora, una moglie che cambia le serrature della porta di casa per impedire al marito, peraltro proprietario, di accedervi, commette anch’ella il delitto di violenza privata.
La condotta delittuosa è a forma vincolata e consiste in una condotta violenta o minacciosa che ha come effetto quello di costringere altri a fare, tollerare od omettere una determinata cosa.
L’elemento della violenza viene identificato in una qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione della libertà di determinazione e di azione, senza che rilevi la qualità dei mezzi adoperati, né la circostanza che essi siano diretti o indiretti, di carattere materiale o psicologico.
La norma richiede semplicemente che gli stessi siano idonei al raggiungimento dello scopo di costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Si può avere violenza propria, ossia violenza fisica che si esplica direttamente sulla vittima, od impropria, attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui.
Non vi è alcun dubbio che la violenza sia integrata anche quando sia indirizzata a beni materiali e non a persone, purché sussista sempre il requisito dell’incidenza costrittiva sulla volontà della vittima.
Quanto alla minaccia, invece, la stessa consiste in un qualsiasi comportamento o atteggiamento, ancorché non esplicito, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa.
Per tale ragione, impedire il rientro del proprietario nella propria abitazione, attraverso il cambio delle serrature, configura senza dubbio alcuno una condotta di violenza privata impropria, idonea ad esercitare pressione sulla volontà di autodeterminazione altrui e, dunque, integrante gli estremi del reato previsto e punito dall’art 610 c.p.
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