Comunione legale dei beni e denaro nel conto corrente cointestato

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Una somma di denaro depositata nel conto corrente intestato ad uno solo dei coniugi non può essere considerata automaticamente oggetto della comunione legale.

In questo caso si deve tenere in considerazione la provenienza di tale somma di denaro.

Se il denaro depositato su un conto corrente di uno solo dei coniugi rappresenta l’utile di un’azienda cogestita da entrambi il conto corrente in questione, indipendentemente dall’intestazione formale, deve ritenersi caduto in comunione.

Se, invece, il denaro depositato è frutto dell’attività separata di un coniuge, il conto corrente non cade nella comunione immediata poiché è di proprietà esclusiva del coniuge correntista fino al momento dello scioglimento della comunione legale, vi rientra se ed in quanto esista il denaro al momento dello scioglimento della stessa.

La Suprema Corte con la sentenza n. 1197 del 2006 ha stabilito per quanto concerne il denaro personale depositato sul conto corrente il segunete principio di diritto: Il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario [..]”

Se il denaro è stato ottenuto con l’alienazione di un bene personale rimarrà nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando il conto corrente è cointestato e l’altro coniuge non potrà avanzare alcun diritto su tale somma di denaro.

Tuttavia si deve tenere presente che le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono di proprietà dei cointestatari in parti uguali fino a prova contraria.

Ciascuno dei coniugi, quindi, può dimostrare che le somme presenti nel conto cointestato siano di sua proprietà esclusiva; una prova rigorosa che deve essere offerta in via documentale.

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