Concorre nel reato di diffamazione online il legale rappresentante di una società che gestisce un sito web a conoscenza del commento lesivo della altrui reputazione e che non si attiva per farlo rimuovere
Il legale rappresentante della società che gestisce un sito internet risponde di concorso nel reato di diffamazione se, a conoscenza del commento lesivo, non si adopera per farlo rimuovere.
La Corte di Cassazione con la sentenza sezione V penale 27/12/2016 n. 54946 ha respinto il ricorso dell’amministratore di una società che gestisce un sito sottoposto a sequestro preventivo per aver pubblicato un commento nel quale il Presidente della Lega nazionale dilettanti della Federazione Gioco Calcio, veniva definito “emerito farabutto” e “pregiudicato doc”, con tanto di certificato penale allegato.
L’amministratore del sito web, pur avendo ricevuto al suo indirizzo mail il certificato penale della parte lesa, ed essendo dunque a conoscenza della pubblicazione del commento lesivo dell’altrui reputazione, lo aveva lasciato on line per due settimane, consentendo così che l’articolo producesse l’efficacia diffamatoria.
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