Condannato al pagamento di una sanzione amministrativa il genitore che discredita l’altro genitore davanti al figlio minore

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Nell’ambito dei rapporti familiari, può accadere, soprattutto a seguito della separazione personale dei coniugi e quando i rapporti tra gli stessi si presentano particolarmente difficili e complicati, che i figli vengano coinvolti in questa sorta di “lotta” psicologica tra i genitori. In particolare può accedere che uno dei due genitori tenga un comportamento scorretto che lo porta a formare, nell’immaginario del figlio minore, un’idea negativa dell’altro genitore.

Questo sbilanciamento della prole a favore di uno dei due genitori è stato oggetto di una recente sentenza del Tribunale di Roma (Sez. I, 27 giugno 2014) nella quale il giudice reputa insufficiente l’avvio di un percorso di mediazione, considerato che, a seguito di tali comportamenti da parte del genitore, il figlio ha già subito una sorta di “manipolazione psicologica” facendo proprio il punto di vista del genitore “manipolatore”.

L’interesse che deve essere tutelato, nel caso in questione, è quello del minore alla bigenitorialità, sul quale è improntato lo stesso affido condiviso e si ravvisa pertanto un obbligo, e non una mera facoltà, di attivarsi per spingere il figlio verso il genitore a danno del quale sia avvenuto lo “sbilanciamento”. Ciò si ottiene, innanzitutto, invitando il genitore che ha proceduto a “manipolare” il figlio a tenere una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge.

Trattandosi della tutela di un interesse superiore il giudice, giunge a ritenere che la condanna possa essere inflitta anche d’ufficio, senza la necessità che ciò venga richiesto dalla controparte, e che possa consistere, non solo nell’ammonizione, ma anche, nel pagamento di una sanzione amministrativa al fine di dissuadere dalla protrazione di simili condotte.

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