Configura una violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale la ricerca di relazioni extraconiugali mediante Internet

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9384 del 16/04/2018 ha stabilito che integra violazione degli obblighi di fedeltà coniugale, ai sensi dell’art. 143 c.c., la ricerca di relazioni extraconiugali mediante Internet, ritenendo questa circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi coniugale.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte Suprema di Cassazione, il marito riteneva non giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa familiare motivato esclusivamente con la scoperta della circostanza che il marito ricercava relazioni con altre donne sul web, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi.

In realtà per la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, l’obbligo della fedeltà coniugale non si può ridurre semplicemente ad un onere di astensione da rapporti fisici con altri parteners, ma è finalizzato alla realizzazione e consolidamento di una comunione tra i coniugi e consiste in un impegno a non tradire la reciproca fiducia.

In realtà in precedenti occasione era già stato formulato il principio di diritto secondo il quale anche la relazione intrapresa con altra persona via Internet fosse idonea a giustificare la pronuncia di addebito della separazione, in quanto per le modalità utilizzate fosse lesiva della dignità e dell’onore dell’altro coniuge.

Pertanto, dai casi tradizionali di infedeltà coniugale, nei quali l’offesa nasceva dalla compagnia fisica di un’altra persona che con il coniuge condivideva il tempo e gli interessi e che appariva in pubblico, si è fatto un passo in avanti, evidenziando la circostanza che la relazione matrimoniale richiede presenza fisica, psicologica ed ovviamente affettiva e perciò anche l’allontanamento virtuale determina estraneità di un coniuge all’altro ed in ciò consiste l’offesa di questo.

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