L’agente di una nota compagnia assicurativa – difeso dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore con l’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – si costituiva parte civile nel processo penale celebrato nei confronti di  un soggetto imputato per i reati di falsità materiale commessa dal privato ex artt. 482 e 476 c.p. e di truffa ex art. 640 c.p., per aver esibito un bollettino postale che apparentemente (e falsamente) attestava il pagamento della rata di premio di polizza per la responsabilità civile automobilistica, allo scopo di ottenere dalla stessa persona offesa la consegna del contrassegno attestante la validità della copertura assicurativa.

In sede dibattimentale il difensore della parte civile sottolineava che il comportamento tenuto dall’imputato costituiva comportamento atto ad integrare gli artifici e i raggiri richiesti dalla norma penale che punisce la truffa, con ingiusto profitto rappresentato dalla fruizione della copertura assicurativa.

Il Tribunale di Rovigo, con sentenza allegata al presente commento ed alla quale si rinvia per un esame più approfondito delle questioni trattate, dichiarava l’imputato responsabile dei reati a lui ascritti, condannando lo stesso a nove mesi di reclusione ed al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita, la cui determinazione era rimessa al giudice civile, oltre alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile in favore del difensore avvocato Gianluca Ballo.

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