Contratto di apprendistato e contratto accessorio

  1. Home
  2. Diritto del lavoro
  3. Contratto di apprendistato e contratto accessorio

Vi è un rapporto di lavoro subordinato nel caso di un lavoratore con contratto accessorio al quale ha fatto seguito un apprendistato alle stesse mansioni.

La Corte ha rilevato l’assenza di una valida ragione per ricorrere a due contratti diversi per uno stesso e prolungato rapporto di lavoro, precario solo nella forma per coprire mansioni semplici, rimaste invariate durante tutto il rapporto lavorativo.

Con la recente sentenza n. 32702/2019, la Suprema Corte – sez. lavoro –  confermando la pronuncia della Corte d’Appello nella decisione impugnata ha respinto il ricorso di una società, proprietaria di una catena di fast food, che nel 2013 aveva assunto un dipendente dapprima stipulando un contratto accessorio che prevedeva il pagamento con i voucher e in seguito assumendolo con un contratto di apprendistato. Dagli atti però è emerso che le mansioni assegnate al lavoratore non erano cambiate nel susseguirsi dei due contratti che quindi erano diversi solo nella forma, ma non nella sostanza. Ragione per la quale il contratto doveva considerarsi come unico e di tipo subordinato.

La società datrice ricorre in Cassazione denunciando la violazione degli artt. 70 e 72 del dlgs. 276/2003, perché la sentenza ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra la stessa e il lavoratore, desumendolo dal tipo di mansioni svolte, visto che secondo la corte il lavoro accessorio “non poteva essere legittimamente utilizzato per prestazioni dal contenuto estremamente semplice e svolte con le modalità del lavoro subordinato, potendo lo stesso essere eseguito per qualsiasi tipo di prestazione lavorativa.”

Con la motivazione della sentenza la Corte rileva la mancanza di ogni ragione effettiva per fare ricorso alle due diverse tipologie contrattuali utilizzate in relazione ad un indistinto e prolungato rapporto lavorativo solo formalmente precario ed in tal guisa del tutto favorevole alla società, senza alcuna giustificazione del mutamento del titolo, in mancanza anche di una reale formazione per il successivo rapporto qualificato come apprendistato, e sulla avvenuta utilizzazione, da parte della società, di due forme contrattuali al fine di coprire mansioni relativamente semplici, rimaste invariate nel corso dell’intero periodo lavorativo. Peraltro, ulteriore indice di utilizzazione di uno schema contrattuale non corrispondente alla reale essenza del rapporto era rinvenuto nell’esiguità del periodo di durata del rapporto di lavoro accessorio, con utilizzo di un numero di vouchers consistente in arco temporale ridotto.

La Corte pertanto conferma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente, condannando la società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli un’indennità risarcitoria dalla data del licenziamento alla reintegra.

 

Menu