Un ulteriore passo in avanti verso una sempre maggiore tutela in favore delle coppie di fatto è segnato dalle ultime decisioni della Corte di Cassazione ed in particolare dalla sentenza n. 7214/2013 emessa in data 21/03/2013, con la quale si afferma il diritto del partner, in seguito al venir meno del rapporto di fatto, a non essere cacciato immediatamente e senza alcun preavviso dalla casa, anche se di proprietà esclusiva dell’altro partner, nella quale si è realizzata la convivenza more uxorio.

La Suprema Corte riconosce che il godimento della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, da parte del convivente è diretto a soddisfare un interesse proprio oltre che della coppia, il quale trova fondamento nell’art. 2 della Costituzione Italiana, quale detenzione qualificata. Qualora l’unione non sia stata formalizzata ma abbia comunque assunto per durata, stabilità, esclusività e contribuzione i caratteri di comunità familiare, il rapporto del soggetto con la casa destinata ad abitazione comune, non può fondarsi sulla mera ospitalità, ma piuttosto sul consorzio familiare posto alla base della scelta comune di vivere insieme.

Per tali ragioni il convivente proprietario della casa familiare non può ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, in quanto il rispetto dei canoni della correttezza e della buona fede impongono a quest’ultimo di avvisare il partner della propria intenzione di recuperare la piena disponibilità dell’immobile, concedendogli un congruo termine per reperire altra sistemazione abitativa.

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