Covid 19 e Scuole Private: la sospensione dell’attività scolastica esonera dal pagamento della retta scolastica?

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Per rispondere a questo quesito occorre analizzare il disposto dell’art. 1463 c.c. ai sensi del quale: nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Occorre, inoltre, richiamare l’art. 1256 c.c. secondo cui: l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Alla luce della giurisprudenza che prevede l’ordine dell’autorità che vieta di effettuare la prestazione come un’ipotesi tipica di causa non imputabile (Cass. civ. n. 23618/2004), si potrebbe concludere che il provvedimento impositivo della chiusura degli Istituti scolastici, determinerebbe l’impossibilità oggettiva di erogare il servizio, venendo meno l’obbligo di pagare la retta da parte dei creditori/alunni.

Nel caso di specie devono, tuttavia, essere evidenziate due caratteristiche peculiari: l’impedimento appare temporaneo e transitorio alla luce della previsione che l’emergenza sia destinata a terminare e la didattica on-line non rende la prestazione impossibile né un impedimento obiettivo e assoluto che non possa essere rimosso (Cass. civ. sez. II, n. 25777/2013).

Alla luce della rimodulazione scolastica del modello organizzativo, le parti potrebbero liberamente accordarsi attraverso una ridefinizione del corrispettivo.

Tuttavia, qualora tale modalità non fosse stata prevista e accettata all’inizio del rapporto, tenuto conto che la prestazione promessa era strutturata per essere svolta in aula al fine di garantire un’interazione immediata tra alunno e insegnante, la retta non sarebbe dovuta in applicazione dell’art. 1463 c.c.

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