Covid-19 sospesi gli incontri tra minori e genitori con dimora in comuni diversi

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È quanto ha disposto il Tribunale di Bari con ordinanza depositata il 26 marzo 2020 alla luce della quale emerge che la sospensione delle visite tra genitori e figli è legittimata da ragioni di sicurezza e prudenza come previsto dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 9/03/2020, D.P.C.M. 11/3/2020, D.P.C.M. 21/3/2020 e D.P.C.M. del 22/3/2020.

La vicenda vede la madre, genitore collocatario, depositare istanza urgente al fine di sospendere gli incontri tra padre e figlio, attesa l’emergenza sanitaria in atto e la residenza dell’altro genitore in diverso comune.

Il Giudice di prime cure accoglie l’istanza, atteso che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori.

 La Corte chiarisce che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.

Fino alla fine dell’emergenza sanitaria – conclude l’ordinanza- la necessaria interruzione delle visite paterne potrà essere sostituito dallo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario.

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