Criteri per l’emanazione e per la quantificazione dell’assegno di divorzio

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L’art. 5 della legge n. 898/1970 stabilisce che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può disporre “l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro coniuge un assegno quando quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

L’obbligo di corresponsione di un assegno di divorzio, posto in  capo al coniuge economicamente più forte, nei confronti del coniuge più debole, è uno degli effetti patrimoniali che può scaturire dal divorzio e presenta principalmente una natura assistenziale. Si tratta di stabilire quali criteri sono posti alla base della decisione del giudice nel riconoscimento di tale diritto e quali i criteri utilizzati per la quantificazione dell’assegno.

Il diritto del coniuge all’assegno divorzile, sussiste:

  • quando mancano al richiedente adeguati mezzi per la conservazione del tenore di vita goduto in  costanza di matrimonio;
  • quando vi è l’impossibilità di procurarsi tali mezzi per ragioni obiettive.

Ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, come sostenuto anche dalla Corte di Cassazione (C. Cass. n. 19001 del 10/09/2014 e C. Cass. n. 19529 del 17/09/2014), è  necessario confrontare la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente al momento della richiesta, con quella di cui godeva prima della cessazione del matrimonio, tenendo conto di eventuali miglioramenti della condizione finanziaria dell’onerato anche se successivi alla cessazione della convivenza ma che si pongono come sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Quali indici delle potenzialità economiche di ciascun coniuge, affinché sia esclusa la possibilità di mantenere ugualmente il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio vengono poi in considerazione l’età, la salute, il grado di istruzione e il tipo di occupazione del coniuge richiedente.

Riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, l’importo viene quantificato valutando in concreto, anche in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni dei coniugi,  le ragioni della decisione (in cui rientrano i comportamenti che hanno contribuito al fallimento del matrimonio quale, tra gli altri, la convivenza intrapresa successivamente alla separazione), il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune e il reddito di entrambi.

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