Deve essere escluso il collocamento dei figli minori nelle case famiglia in caso di conflitto tra i genitori che si separano in assenza di un accertamento accurato che li ritenga entrambi inidonei
Il collocamento presso le “case famiglia” rappresenta una tra le misure di protezione dei minori disposta dall’Autorità Giudiziaria, in situazioni di estrema gravità e ad elevato rischio psico-fisico per i bambini e gli adolescenti.
Tale intervento dovrebbe costituire una misura residuale, da attuarsi solo ove i plurimi interventi di prevenzione, sostegno e cura attuabili dai Servizi Sociali degli Enti Locali nei confronti di nuclei famigliari a rischio, non siano stati sufficienti a rimuovere le cause che impediscono l’esercizio adeguato delle funzioni educative e di cura da parte dei genitori nei confronti dei loro figli.
Tranne i casi dei genitori che riescono a raggiungere un accordo in merito all’affidamento dei minori ed alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore con il quale i figli non vivono abitualmente, nella maggior parte delle separazioni e dei divorzi i genitori assumono un atteggiamento intransigente e poco accondiscendente, ingaggiando una vera e propria contesa su ogni aspetto riguardante la crisi di coppia, nella quale vengono inevitabilmente coinvolti anche i figli minori, costretti ad assistere inermi ai litigi ed alle ripicche degli adulti.
In caso di conflitto tra i genitori, la legge consente al Giudice non soltanto di disporre l’affidamento dei figli a terze persone estranee alla cerchia familiare, ma anche di disporne il collocamento presso “case famiglia”, sradicando i minori dal loro habitat familiare e dai propri affetti, con grave danno per lo sviluppo psico-fisico degli stessi.
Non vi è alcun motivo, infatti, che possa giustificare un simile provvedimento, specialmente qualora il minore possa essere affidato ad uno o ad entrambi i genitori, oppure, nel caso di accesa conflittualità tra questi ultimi, ad altri familiari, evitando il distacco dall’ambiente familiare nel quale è sino a quel momento cresciuto.
Tale presa di posizione ha lo scopo, pertanto, di ottenere una modifica dell’articolo 337-ter del codice civile che attualmente consente al Giudice, in caso di separazione dei genitori, di poter disporre l’affidamento dei figli minori a terze persone estranee alla cerchia parentale ovvero il ricovero degli stessi in “casa famiglia”.
Il ricorso al collocamento nella “casa famiglia” ovvero l’affidamento del minore a persone estranee alla cerchia familiare deve essere disposto solo in casi molto gravi e sempre che entrambi i genitori, a seguito di un accertamento molto accurato, non siano ritenuti idonei e non vi sia un parente entro il quarto grado di uno dei due genitori che sia considerato idoneo ad avere in affidamento il figlio minore.
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