Dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale: permane l’obbligo di mantenimento dei figli

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Al minore spetta il diritto espressamente riconosciuto, oltre che dal nostro ordinamento, anche da importanti convenzioni internazionali, a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori: in questo senso si è mossa la legge 54/2006 (legge sull’affido condiviso) che ha previsto espressamente il principio della bigenitorialità, cioè della parità dei genitori nell’affidamento, nella cura e nel mantenimento dei figli.

Purtroppo nessun provvedimento legislativo può costringere una persona a manifestare un affetto che non sente o ad esercitare un ruolo genitoriale non voluto e spesso accade che un genitore od entrambi nuocciano obbiettivamente alla crescita armoniosa del proprio figlio.

In queste situazioni la legge tutela il minore nei confronti di un genitore che impiega condotte pregiudizievoli nei suoi confronti: ai sensi degli artt. 330 c.c. e 334 c.c. l’Autorità Giudiziaria competente, (Tribunale dei minori o Tribunale civile ordinario) adita dal genitore non inadempiente, dai parenti del minore o dal P.M., può adottare dei provvedimenti suscettibili di escludere o attenuare la potestà genitoriale.

La dichiarazione di decadenza, essendo il più grave dei provvedimenti sulla potestà genitoriale, viene disposta solo quando l’inadempimento è così grave da escludere ogni fiducia residuale nel genitore: ad esempio essa può essere dichiarata dal Giudice nel caso di abusi sessuali sul figlio minore, nel caso di maltrattamenti (anche se solo nei confronti dell’altro coniuge, quando ciò turbi comunque in modo grave l’equilibro psicofisico dei figli) o nel caso di utilizzo da parte del/dei genitori di sostanze stupefacenti.

In questa sede è importante sottolineare però, che non solo i comportamenti produttivi di notevole allarme sociale, quali quelli sopraelencati, possono essere fonte della dichiarazione di decadenza, la giurisprudenza costante di merito, infatti, ricomprende tra essi anche comportamenti meno gravi da un punto di vista giuridico, ma comunque pregiudizievoli per la prole.

A titolo esemplificativo, possono elencarsi il caso di accesa conflittualità tra i genitori (fonte di forte stress emotivo per il figlio), il caso di rifiuto immotivato di un genitore a sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbligatorie o il caso della totale noncuranza da parte di un genitore all’esistenza del figlio.

E’ indispensabile rilevare inoltre, che nonostante un genitore sia decaduto dalla potestà genitoriale, rimane comunque gravato dal versamento dell’assegno di mantenimento verso i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, in quanto i provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa di una condotta dannosa dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto all’obbligo di provvedere al mantenimento della stessa (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 2007 n 16559).

In conclusione, il genitore decaduto, avendo perduto la libertà delle decisioni e la discrezionalità dei tempi di frequentazione del figlio, dovrà sottostare alle indicazioni del Giudice o dell’altro genitore, ma sarà comunque obbligato a versare l’assegno di mantenimento stabilito dall’Autorità Giudiziaria competente, pena non solo la mancata reintegra nella potestà genitoriale ai sensi dell’art. 332 c.c., ma anche l’obbligazione civile al pagamento degli arretrati non versati, il risarcimento del danno e l’eventuale sanzione penale relativa alla violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

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