Dichiarazioni e messaggi su Facebook possono determinare l’addebito della separazione al coniuge

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Il Tribunale di Roma con sentenza n. 456 del 2016 ha accolto la richiesta di addebito della moglie nei confronti del marito il quale aveva reso pubblica la sua relazione extraconiugale su Facebook.

Il Tribunale afferma che è giurisprudenza costante non considerare l’adulterio in sé e per sé causa di addebito ma solo se ed in quanto effettuato con modalità tali da ledere la dignità del coniuge tradito e solo se sussiste un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi; l’onere della prova grava sul coniuge che chiede l’addebito della separazione a carico dell’altro.

Questi requisiti così stringenti hanno fatto sì che l’addebito della separazione per adulterio sia un’ipotesi di difficile realizzazione dal momento che non basta un episodio occasionale e nemmeno una relazione extraconiugale duratura se non presenta i caratteri della pubblicità e della casualità rispetto alla crisi coniugale.

Nel caso in questione il coniuge aveva reso manifesto l’adulterio pubblicando foto e messaggi d’amore all’amante su un noto social network.

La moglie richiedente l’addebito era riuscita a dimostrare attraverso testimonianze e prove fotografiche che, non solo il marito aveva violato l’obbligo di fedeltà, ma che lo aveva reso pubblico umiliandola ulteriormente e che tale fatto era l’origine della crisi coniugale che aveva poi portato all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

A nulla sono valsi i tentativi del marito di addebitare a sua volta la separazione alla moglie sulla base di fatti avvenuti molti anni prima della crisi coniugale in cui la moglie avrebbe perpetrato un disegno fraudolento ai danni del marito intestandosi beni immobili costruiti anche con l’apporto economico del marito. Il giudice ha, infatti, ritenuto gli elementi posti alla base della richiesta del marito contraddittori e generici e quindi inidonei a decretare l’addebito della separazione.

Per tali motivi il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta della moglie tradita dichiarando l’addebito della separazione al marito fedifrago.

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