Diritto agli alimenti e stato di bisogno: non è sufficiente trovarsi in difficoltà economiche

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Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento per l’impossibilità di svolgere alcuna attività lavorativa. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale: così dispone l’art. 438 del Codice Civile.

Al dato letterale della norma si atteneva il Tribunale di Agrigento con sentenza n.1096/2019. La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte vedeva una madre convenire in giudizio il figlio, residente in Belgio, considerandolo soggetto obbligato al versamento in suo favore degli alimenti. La ricorrente percepiva la sola pensione sociale per un importo inferiore ai 4000 euro annui e dichiarava di essere invalida al 74%, argomentando così le proprie difficoltà economiche.

Il Tribunale, chiesto alla ricorrente di provare la sussistenza dei presupposti di applicazione della misura, stato di bisogno e capacità economica dell’obbligato, non ritenendo raggiunta la prova dalla parte attrice, non riconosceva il diritto alla prestazione alimentare in favore della ricorrente.

La sentenza, infatti, sottolinea che lo stato di bisogno non coincida con la difficoltà economica ma esprima l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili. Ancora, nel caso di specie non risultava provata la capacità reddituale del figlio, non avendo la ricorrente procurato alcun elemento utile per la sua determinazione.

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