E’ possibile prevedere in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto il trasferimento di un immobile che sostituisca l’assegno di mantenimento periodico in favore del figlio minore
Spesso accade che il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento per il figlio, preferisca adempiere al suo obbligo donandogli un immobile di sua proprietà o, come più frequentemente accade, la nuda proprietà della sua quota della casa coniugale, lasciando l’usufrutto al coniuge separato o divorziato, nei cui confronti sussista pure un obbligo alimentare.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21736 del 23/09/2013 ha ritenuto valido e meritevole di tutela l’accordo che preveda l’obbligo di trasferimento a titolo gratuito del patrimonio in favore dei figli o del coniuge, volto a garantire, nel comune intento delle parti, l’interesse preordinato al conseguimento di un risultato “solutorio” degli obblighi di mantenimento previsti dalla legge. L’obbligo di mantenimento nei confronti della prole può essere adempiuto con l’attribuzione definitiva di beni, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta.
Sulla natura dei negozi posti in essere dalle parti nell’ambito della separazione o del divorzio per la sistemazione dei loro rapporti personali e patrimoniali, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in favore della tesi che nega la natura di atti di liberalità a questi trasferimenti.
La teoria prevalente ritiene assimilabile l’accordo di trasferimento ad un negozio con causa atipica, caratterizzato dallo scopo e dalla funzione di soddisfare gli interessi dei coniugi volti a definire i rapporti personali e patrimoniali della famiglia per il periodo successivo alla separazione e al divorzio (vedi Cass. Civ. n. 4306/1997 e Cass. Civ. 11342/2004).
Soggetti alla stessa disciplina dei trasferimenti tra coniugi, ci sono gli atti che hanno quali destinatari degli effetti i figli. In relazione alla finalità di adempiere gli obblighi di assistenza e di mantenimento di cui all’articolo 148 c.c. è possibile trasferire beni immobili anche senza corrispettivo (Cass. Civ. 2 marzo 2005, n. 11458).
Nella maggioranza delle decisioni dei giudici di merito, peraltro, il trasferimento immobiliare ha natura integrativa di un assegno mensile ridotto. Infatti, il Giudice dovrà verificare se la donazione dell’immobile sia sufficiente a garantire il mantenimento del figlio, mentre, nel caso in cui l’accordo avesse lasciato anche solo in parte inadempiuto l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole, dovrebbe emettere i provvedimenti idonei ad assicurare detto mantenimento.
In sintesi, è ammissibile l’adempimento all’obbligo di provvedere al mantenimento del figlio mediante un trasferimento immobile, ma il Giudice si riserva di valutare che il figlio abbia effettivamente di che vivere (anche considerando il contributo dell’altro genitore). In ogni caso, la liquidazione non sarebbe – come nel caso del coniuge divorziando – una tantum, ma il figlio rimarrebbe titolare del diritto al mantenimento qualora il trasferimento immobiliare fosse insufficiente.
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