E’ possibile richiedere una modifica delle condizioni di separazione e di divorzio qualora sopravvengano giustificati motivi
In caso di separazione giudiziale o consensuale dei coniugi le condizioni di natura economica raggiunte in sede di separazione possono essere modificate se sopravvengono giustificati motivi.
Tali modifiche sono consentite al fine di porre rimedio a discordanze tra la situazione tenuta presente in sede di separazione e la situazione successiva e non per tardivi ripensamenti da parte di uno dei coniugi, non soddisfatto dall’assetto di interessi concordato.
La clausola rebus sic stantibus (finché stanno così le cose), cui sono soggetti i provvedimenti che si accompagnano alla separazione dei coniugi, presuppone, per la loro revisione, la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere o non previdero in quella sede.
Non è sufficiente un qualsiasi mutamento delle condizioni, ma occorre che esso abbia portato come conseguenza uno squilibrio nei rapporti dei coniugi tra loro o nei confronti dei figli: questo si verifica, per esempio, in caso di ulteriori necessità economiche del coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, o viceversa, di miglioramento della sua condizione economica, o di variazione di quella del coniuge obbligato o ancora, nell’ipotesi in cui il figlio manifesti una spiccata inclinazione verso il genitore non affidatario tale da giustificare una modifica sulle condizioni di cui all’affidamento.
Ancora da sottolineare è il fatto che non ha alcuna rilevanza l’espressa rinuncia alla modifica delle condizioni, essendo tale atto privo di efficacia dal momento che la possibilità di revisione è direttamente accordata dalla legge, sempre che sussistano determinati motivi.
La domanda diretta ad ottenere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli va proposta al Tribunale competente (quello che ha già pronunciato sulla separazione) che provvede in camera di consiglio (modalità particolare con cui si procede alla determinazione della controversia caratterizzata dalla brevità del rito che comporta una possibilità di difesa delle parti più ridotta) con ricorso che può essere proposto da uno solo dei coniugi o da entrambi.
Nel valutare l’ammissibilità o meno dei mezzi istruttori (le prove) il nostro legislatore prevede che siano preventivamente sentite le parti (i coniugi) anche allo scopo di meglio chiarire le loro richieste e sollecitare un eventuale accordo.
Qualora si proceda all’attività istruttoria, le parti possono produrre non solo documentazione idonea a dimostrare il fondamento della loro pretesa o le ragioni valide a contrastarla, ma anche dedurre delle prove (testimonianze), la cui ammissibilità sarà valutata dal Tribunale.
Al termine della fase istruttoria, il presidente dovrà nominare (sempre che non ritenga di provvedervi egli stesso) un relatore tra i componenti del collegio che riferirà in Camera di Consiglio.
Qualora il procedimento di modificazione delle condizioni di separazione non possa essere immediatamente definito, il Tribunale può adottare dei provvedimenti provvisori il cui contenuto potrà essere ulteriormente modificato in corso di causa.
Generalmente si ritiene che questi provvedimenti possano essere adottati anche d’ufficio dal giudice, in via di assoluta urgenza.
I provvedimenti provvisori non sono reclamabili in quanto il reclamo è esperibile solo nei confronti del provvedimento finale: la loro efficacia dura fino alla decisione, anche se non definitiva e cessa se il procedimento si estingue (vale a dire se viene meno per esempio per rinuncia delle parti).
Il Tribunale provvede con decreto alla richiesta di modifica delle condizioni della separazione, il cui contenuto varia a seconda che la domanda miri ad ottenere la modifica dei provvedimenti concernenti i coniugi o quelli relativi alla prole.
Nel valutare il mutamento della situazione dei coniugi con riguardo alle loro esigenze o al mantenimento od affidamento dei figli, il Tribunale deve attenersi ai principi e ai criteri di valutazione con riguardo alla pronuncia di separazione.
La pronuncia di revisione, come già anticipato, può essere richiesta anche quando i precedenti accordi erano posti a base di una separazione consensuale omologata nel caso in cui la situazione economica dei coniugi o quella relativa all’affidamento ed al mantenimento della prole sia mutata rispetto a quella considerata al momento dell’omologa.
In quest’ultimo caso, se i coniugi sono d’accordo sulle opportunità di modifica e sui termini dell’accordo, le parti dovranno limitarsi a chiedere l’omologazione al Tribunale (in pratica si chiede al giudice di validare, controllare e rendere efficace l’accordo dei coniugi).
Nell’ipotesi in cui il mutamento della situazione economica subisca un’ulteriore variazione in corso di causa (in un momento cioè successivo alla proposizione della domanda) si prenderà in considerazione tale aspetto dal momento in cui si è verificata la variazione delle condizioni.
Contro il decreto che pronuncia sulla richiesta di modificazione delle condizioni è ammesso reclamo alla Corte d’Appello proposto con ricorso entro dieci giorni dalla notificazione del decreto stesso.
È possibile anche impugnare il decreto emesso dalla Corte d’Appello tramite ricorso in Cassazione.
Tempi per la modifica delle condizioni di separazione: i tempi dipendono essenzialmente dalla consensualità o meno della procedura. Ove i coniugi siano d’accordo sulla modifica delle condizioni e il ricorso venga effettuato congiuntamente la pratica si esaurisce nel corso di circa 3-4 mesi dal giorno del deposito della domanda in Tribunale; ove invece la domanda sia effettuata unilateralmente, i tempi dipendono dal grado di conflittualità dei coniugi e dal numero di udienze necessarie per arrivare alla sentenza (mediamente un procedimento giudiziale dura 1 anno e mezzo – 2 anni).
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