E’ possibile sostituire l’assegno di mantenimento con il trasferimento ai figli di beni immobili o mobili
L’art. 155 c.c. stabilisce che in caso di separazione personale tra coniugi ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito attraverso la corresponsione di un assegno periodico.
L’assegno periodico è l’unica modalità utilizzabile dal genitore per l’adempimento del suo obbligo di mantenimento nei confronti dei figli?
In sede di separazione consensuale, l’obbligo di mantenimento può essere adempiuto dal genitore non affidatario anche mediante la sottoscrizione di un accordo che attribuisca direttamente o lo impegni ad attribuire in un’unica soluzione la proprietà di beni mobili o immobili ai figli.
La giurisprudenza di merito che ha avuto modo di occuparsi in maniera specifica del problema del trasferimento o della costituzione di diritti in favore dei figli, in sede di crisi coniugale, ha ammesso la validità di accordi traslativi e/o costitutivi di diritti reali, ad esempio, consentendo al genitore non affidatario l’adempimento in unica soluzione dell’obbligo al mantenimento del figlio minore con la costituzione a favore dell’altro coniuge dell’usufrutto su di un immobile, trasferito, per la nuda proprietà, al figlio stesso.
Nel 2004, la Corte di Cassazione ha preso posizione in merito al problema, precisando che l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli può essere adempiuto anche con l’attribuzione definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale.
Questi accordi potranno essere sottoscritti dai genitori antecedentemente o contestualmente al decreto di omologa della separazione consensuale oppure successivamente: nel primo caso, le convenzioni si ritengono valide purché non interferiscano con quanto stabilito nell’accordo omologato o siano più vantaggiose rispetto a quanto stabilito in sede di omologa.
Gli accordi successivi, invece, daranno vita ad un contratto atipico, distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 1322 c.c. e potranno solamente integrare o specificare il quadro degli accordi omologati, senza mutarne sostanzialmente il contenuto.
Questi accordi, inoltre, avranno funzione solutoria-compensativa dell’obbligazione di mantenimento e comporteranno l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si siano impegnati ad attribuire.
Per quanto riguarda il profilo dell’adempimento dell’obbligazione nascente da queste scritture private, si sottolinea come la pattuizione intervenuta non sia soggetta né a risoluzione per inadempimento, né all’eccezione d’inadempimento, ma cosa più importante, in caso di promessa di trasferimento di beni mobili o immobili, rimasta inadempiuta, sarà azionabile il rimedio dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
In sostanza, la scrittura privata intercorsa tra i coniugi, volta al trasferimento di beni mobili o immobili a favore dei figli è difficilmente impugnabile, inoltre, quando il genitore obbligato a trasferire la proprietà non adempia volontariamente all’obbligazione, il genitore affidatario, potrà ottenere, esperendo azione ex art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Ciò significa che il trasferimento del bene mobile o immobile a favore dei figli verrà realizzato con sentenza.
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