È stato riconosciuto il risarcimento del danno da nascita indesiderata ad entrambi i genitori che non volevano avere altri figli nel caso in cui sussiste un errore medico
A sancirlo è la terza sezione civile della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che i danni costituiscano conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione contrattuale assunta nei confronti di entrambi i genitori.
La vicenda trae origine dalla citazione in giudizio di un’azienda ospedaliera di Alessandria sollevata da un padre che chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa di un’erronea esecuzione di un intervento di raschiamento dell’utero a cui la moglie era stata sottoposta per una diagnosi errata di aborto interno. La gravidanza non era stata interrotta e, quindi, si era conclusa con la nascita indesiderata di una bambina.
Il ricorrente evidenzia ai giudici la manifesta volontà sua e della moglie di non avere altri figli, a causa anche dell’età ormai avanzata di entrambi e delle precarie condizioni economiche della coppia. La mamma, difatti, dopo la nascita della bimba era stata costretta a rinunciare a lavorare per occuparsi della figlia, mentre il padre aveva presentato le dimissioni per poter ottenere il Tfr e provvedere ai bisogni familiari.
La Cassazione in questa occasione riconosce anche al padre il diritto ad essere risarcito, per le gravi ripercussioni sulla vita di relazione e sull’esistenza privata e lavorativa; egli, al pari della madre, si deve annoverare tra i soggetti protetti rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il conseguente diritto al risarcimento dei danni, fra i quali deve ricomprendersi il pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.
È proprio questo l’aspetto innovativo di tale pronuncia: pur non riguardando la nascita di un minore affetto da malformazioni a causa di errata diagnosi pre-natale, ritiene sussistere ugualmente il danno da nascita indesiderata di un figlio sano ed in salute, riconoscendo il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’obbligazione di natura contrattuale gravante sui sanitari non solo in favore della madre, ma anche del padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione.
La causa ancora in corso riguarda la sola istanza di risarcimento del padre: la mamma ha già chiuso la controversia con una transazione per 125mila euro.
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