È sufficiente provare la coabitazione della ex moglie con un altro uomo e non la relazione sentimentale per ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento in caso di separazione o divorzio

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Capita spesso che, trascorso qualche anno dalla separazione o dal divorzio, uno dei due ex coniugi, od anche entrambi, decidano di intraprendere una nuova relazione sentimentale o, addirittura, una stabile convivenza.

Allorché in sede di separazione o divorzio il Giudice abbia apprestato, a tutela del coniuge economicamente più debole, un assegno di mantenimento o divorzile è oramai noto che, il coniuge obbligato al versamento dello stesso possa agire in giudizio per chiederne la revoca o, quantomeno, la riduzione in presenza di determinate circostanze.

In particolare, se l’ex coniuge assegnatario si è creato una nuova famiglia, anche di fatto, ossia abbia instaurato una convivenza more uxorio con un’altra persona, magari addirittura accompagnata dalla nascita di altri figli, egli perderà il diritto all’assegno di mantenimento/divorzile.

Questo avviene perché la costituzione da parte del coniuge separato o divorziato di una nuova famiglia di fatto, basata su una convivenza stabile e duratura, caratterizzata da una comunione materiale e spirituale di vita e comportante tutti i diritti e doveri reciproci di solidarietà ed assistenza (analogamente a quanto avviene con un matrimonio), costituisce frutto di una libera scelta e comporta la piena assunzione del rischio del fallimento della nuova relazione amorosa.

Ne deriva, in questi casi, che il coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento/divorzile non sarà più costretto a versarlo, né residuerà a suo carico alcuna solidarietà post matrimoniale con l’ex coniuge convolato a nuove nozze o convivente con altra persona, anche in caso di rottura della nuova relazione.

Ovviamente questo discorso non vale per i figli, nei confronti dei quali l’obbligo di mantenimento grava su entrambi i coniugi fino all’effettiva indipendenza ed autosufficienza economica.

Come dimostrare che l’ex coniuge ha una stabile relazione sentimentale con un’altra persona ed ottenere così la revoca dell’assegno?

Fino a poco tempo fa, la Corte di Cassazione riteneva che, per potersi parlare di famiglia di fatto e, quindi, poter revocare l’assegno di mantenimento, non era sufficiente provare in giudizio la mera convivenza occasionale dell’ex coniuge con un’altra persona, bensì era necessario provare la formazione di un nuovo nucleo familiare stabile e duraturo.

È intervenuta, tuttavia, una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 6009 del 2017), con la quale è stato sancito che anche il semplice trasferimento a casa di un altro uomo fa perdere alla moglie separata il diritto all’assegno, pur in mancanza della prova di una vera e propria convivenza di fatto, posto che non può oberarsi il marito dell’onere di dimostrare anche il grado di intimità tra l’ex moglie ed il convivente.

Dunque, colui che voglia ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento / divorzile dovrà unicamente dimostrare in giudizio che l’ex coniuge coabita con un’altra persona, essendo a carico della controparte, semmai, dimostrare che non si tratta di una convivenza more uxorio ma di una semplice amicizia.

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