Escluso il criterio del tenore di vita in sede di separazione per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge

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La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 26084/2019 del 15 ottobre 2019, ha elaborato un’importante soluzione interpretativa in relazione alla quantificazione dell’assegno di mantenimento.

La Corte, infatti, esclude la rilevanza di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio oltre alla consistenza del patrimonio del coniuge in aperta analogia con i criteri stabiliti per il calcolo dell’assegno divorzile, specificando che l’assegno di mantenimento assolve esso stesso ad una funzione assistenziale e compensativa.

Tra i coniugi emergeva una notevole disparità di reddito, a fronte della quale il marito ricorreva avanzando una richiesta di aumento dell’assegno da 1500 fino a 6000 euro.

La Corte respinge il ricorso e, richiamandosi agli orientamenti applicabili all’assegno di divorzio, precisa che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, bensì al riconoscimento al ruolo e al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio personale e familiare.

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