Guida in stato di ebbrezza: l’automobilista deve essere avvertito della facoltà di farsi assistere da un avvocato

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Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5396/2015 hanno fornito un interessante orientamento relativo alle operazioni che devono essere effettuate per accertare la guida in stato di ebbrezza tramite il test dell’etilometro che, in molti casi, viene effettuato nell’immediatezza di incidenti stradali o in fasi in cui i conducenti sanzionati non si trovano in condizioni di tranquillità e lucidità.

Fino a questo momento, larga parte della giurisprudenza configurava l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nello svolgimento dell’alcoltest quale nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, qualora ciò non fosse possibile, immediatamente dopo.

Premesso che l’alcoltest è un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354 c.p.p., comma 3, al quale il difensore può assistere ai sensi dell’art. 356 c.p.p. senza però diritto ad essere previamente avvisato, la Corte ha rilevato che, sulla base dell’art. 114 disp.att. c.p.p. (avvertimento del diritto all’assistenza del difensore), la polizia giudiziaria, nel compimento di atti di indagine urgenti ed indifferibili avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Tale previsione presuppone la possibile non conoscenza della su indicata facoltà, precisando che il compito di eccepire l’eventuale nullità spetterebbe alle parti intese quali PM e difensore che hanno le conoscenze tecnico – processuali più adeguate.

Le Sezioni Unite sono dunque intervenute affermando la non condivisibilità della tesi secondo la quale la nullità dell’omesso avviso della facoltà di farsi assistere non sarebbe più deducibile se non dedotta dall’interessato prima o immediatamente dopo il compimento dell’atto ed anzi, affermando che se l’interessato non viene avvertito che può farsi assistere da un legale, non solo l’accertamento si annulla, ma la nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado”.

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