I casi nei quali la violazione dell’obbligo di fedeltà (c.d. tradimento) è causa di addebito della separazione al coniuge
L’infedeltà coniugale è da sempre la principale, se non addirittura la prima causa di separazione tra i coniugi.
Ad oggi, tuttavia, l’infedeltà coniugale non è necessariamente causa di addebito della separazione.
Come risaputo, il nostro ordinamento giuridico prevede, all’art. 151 del codice civile, la c.d. separazione con addebito che viene disposta, ad istanza di parte, dal giudice adito per la separazione coniugale e che comporta rilevanti e sfavorevoli conseguenze di natura patrimoniale a carico del coniuge a cui la separazione sia stata ritenuta addebitabile in considerazione della sua condotta non conforme ai doveri derivanti dal matrimonio.
La pronuncia di addebito presuppone innanzitutto la violazione di uno dei fondamentali doveri coniugali, stabiliti dall’art. 143 del codice civile, tra i quali rientra l’obbligo reciproco di fedeltà, oltre a quello di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia.
Una sentenza del 2008 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dato una particolare interpretazione del concetto di fedeltà: “L’obbligo della fedeltà è da intendere non soltanto come astensione da relazioni extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la reciproca fiducia ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio”.
In tale accezione il concetto di “fedeltà” ben può essere inteso anche come “lealtà”, che impone, talvolta, di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune (Cassazione n. 15557 del 2008). A ben vedere, l’art. 143 del codice civile all’epoca della sua introduzione era stato concepito prevalentemente come obbligo di fedeltà sessuale della moglie, al fine di garantire la legittimità dei figli nati in costanza di matrimonio e, dunque, per tutelare la prole.
Oggi, tuttavia, essendo stata eliminata ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali con la legge n. 219 del 2012, l’obbligo di fedeltà coniugale appare sempre più il retaggio di una visione ormai superata e vetusta del matrimonio, della famiglia e dei doveri e diritti dei coniugi.
A riprova di ciò si pensi alla recentissima Legge 76 del 2016 sulle unioni civili, la c.d. Legge Cirinnà, che ha eliminato l’obbligo di fedeltà con riferimento alle unioni civili, o ancora al D.D.L. 2253 pendente al Senato con il quale si chiede di togliere dall’articolo 143 del Codice Civile il riferimento all’obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi.
Tale soppressione troverebbe il proprio fondamento, secondo i senatori firmatari, su un orientamento ormai costante della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l’irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza.
Di recente, proprio con riferimento al discusso obbligo di fedeltà quale possibile presupposto dell’addebito nella separazione, la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza n. 21859/2017, conformandosi ai precedenti giurisprudenziali, ha statuito che, per dare luogo all’addebito della separazione, l’infedeltà coniugale deve essere stata la causa della crisi del rapporto coniugale.
Nel caso di specie, pur essendo stata provata in giudizio l’esistenza di una relazione extraconiugale del marito, questa aveva avuto inizio quando la crisi del matrimonio era già manifestamente conclamata, come comprovato dalla cessazione della convivenza tra i coniugi.
Il tradimento non può da solo comportare l’addebito in capo al coniuge resosene responsabile, poiché occorre provare il nesso di causalità tra l’infedeltà e la rottura del rapporto coniugale, effettuando un’indagine comparativa delle condotte dei coniugi, non valutabili separatamente, volta ad evidenziare se la condotta incriminata sia la causa e non invece la conseguenza di una crisi coniugale già in atto.
Il coniuge tradito avrà l’onere di provare che la condotta infedele sia stata fondamentale per la crisi matrimoniale, mentre il coniuge fedifrago avrà l’onere di provare che la crisi matrimoniale fosse antecedente al tradimento.
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