I criteri di scelta del Giudice in relazione al collocamento del figlio minore in caso di trasferimento di residenza di un genitore: la c.d. “maternal preference”
Si ritiene interessante porre in evidenza una decisione di merito che si inserisce in un orientamento ormai consolidato della Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 18087/2016) secondo il quale in caso di trasferimento di residenza di un genitore, il Giudice è tenuto esclusivamente a stabilire quale siano le migliori condizioni di affido per i figli minori.
Infatti, il diritto di ciascun genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare – garantito dalla normativa costituzionale – non è suscettibile di essere valutato negativamente se non quando il mutamento della residenza e della collocazione del minore stesso siano concretamente ed in modo comprovato incompatibili con le esigenze personali di quest’ultimo, oltre che con l’interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il genitore che non sia prevalente collocatario.
Sulla base di questa premessa, la Corte aggiungeva che nel, caso di specie, il minore era da ritenere bisognoso della presenza materna, pur sempre apportatrice di quella carica affettiva tutta speciale, capace di trasmettere sostegno, senso di protezione e sicurezza che costituiscono elementi insostituibili per garantire un corretto ed armonico sviluppo psicofisico in relazione alla delicata fase di crescita del minore.
Tale criterio relativo alla c.d. maternal preference utilizzato dal Giudice per decidere sul collocamento del figlio minore era comunque da porre in relazione agli accertamenti compiuti dal ctu (consulente tecnico d’ufficio) e non già ancorato al ruolo materno.
La Corte ha affermato, infatti, che non può prescindersi dalla considerazione che la posizione dei genitori non si configura come un diritto ma come un “munus”, occorrendo privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che – ancorandosi ad elementi concreti – potrà fondarsi sulle modalità con le quali in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, elementi che il ctu non ha mancato di esaminare giungendo sotto gli aspetti considerati ad una valutazione positiva in favore della madre.
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