I figli di genitori separati vanno collocati presso il medesimo genitore, al fine di conservare il rapporto fondamentale tra fratelli e sorelle

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La tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse.

In tal senso si è espressa di recente la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12957/2018, in riferimento ad un caso di separazione dei coniugi e di affidamento di uno dei figli minori ai servizi sociali, con residenza prevalente presso il padre. La madre ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata audizione della minore da parte del giudice e la non considerazione della volontà da quest’ultima espressa di abitare assieme alla mamma ed alla sorella.

Preliminarmente, osserva la Corte, che secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore infra dodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, da parte di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità, ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 19327 del 29/09/2015).

Ne consegue che male ha fatto il giudice di merito a non tenere in considerazione la volontà espressa dalla minore, tra l’altro quasi dodicenne, recepita anche dal consulente tecnico d’ufficio nella propria relazione peritale, di convivere con la madre e la sorella, con la quale ha un rapporto affettivo importante e di reciproco sostegno. Tale volontà è stata apprezzata dal consulente che ha ritenuto il legame con la sorella il maggior riferimento affettivo e stabilizzante per la minore, sulla base di una valutazione psicologica e della condivisibile considerazione circa la necessità di preservare nelle separazioni la conservazione del rapporto tra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e, comunque, sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore alla convivenza.

In questi casi, si impone una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, come condizione necessaria per poter disattendere le valutazioni ed aspirazioni espresse dal minore nel corso dell’ascolto.

La conflittualità delle parti in causa non può costituire, di per sé, una giustificazione idonea a far ritenere prevalente l’interesse del minore al mantenimento dello status quo.

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