I presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio alla moglie

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L’ex moglie ha diritto all’assegno di divorzile in ragione dell’assenza di redditi da lavoro stabili che devono essere provati nella causa di divorzio dal marito

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.1868 depositata in data 09/09/2020 richiamandosi ai principi espressi nella sentenza delle Sezioni Unite n.18287/2018.

La vicenda vedeva il marito promuovere il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanti al Giudice di prime cure che stabiliva l’assegnazione della casa coniugale al medesimo al fine di coabitarvi con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, respingendo il riconoscimento dell’emolumento divorzile in favore della moglie pari ad euro 700,00= mensili.

La Corte d’Appello provvedeva a riformare parzialmente la gravata sentenza, riconoscendo un assegno divorzile alla moglie pari all’importo di euro 250,00=, attesa l’assenza di stabile attività lavorativa oltre all’età della stessa a scapito della quale veniva ritenuta improbabile la sua agile ricollocazione nel mondo del lavoro.

Per la riforma della sentenza l’ex marito ricorreva in Cassazione che, richiamato l’orientamento della sentenza di cui in premessa, chiariva che l’assenza di un reddito da lavoro della richiedente, la sua non più giovane età, la difficile situazione del mercato del lavoro ed il fatto che la stessa risultasse comproprietaria unicamente dell’immobile adibito a casa coniugale, assegnato all’ex marito, fossero elementi idonei al riconoscimento dell’assegno divorzile in ragione della sua natura e funzione assistenziale.

Per tali ragioni il Supremo Collegio, dato atto che la pronuncia gravata fosse motivata in modo esaustivo e non presentasse alcun vizio tale da comportarne la nullità, respingeva il ricorso avanzato dall’ex marito, condannando, altresì, lo stresso al rimborso delle spese processuali del giudizio.

 

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