I requisiti per l’adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari in caso di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà del coniuge o convivente

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Gli ordini di protezione sono quei provvedimenti che il Giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente.

L’applicazione delle misure di protezione presuppone che la vittima ed il soggetto cui viene addebitato il comportamento violento vivano all’interno della medesima abitazione. Tale considerazione muove dalla circostanza che gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico.

Il presupposto per la concessione dell’ordine di protezione è rappresentato dall’esistenza di un pregiudizio grave all’integrità fisica, morale o alla libertà personale.

Gli ordini di protezione richiedono l’istanza della vittima, che può essere proposta anche dalla parte personalmente con ricorso al Tribunale del luogo di propria residenza o domicilio, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

A seguito dell’istanza, si verifica la designazione – da parte del Presidente del Tribunale – del Giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso, il quale sentitele parti, procede ad istruire la causa nel modo che ritiene più opportuno, disponendo anche eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti a mezzo della polizia tributaria.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione rigetta il ricorso, o conferma modifica o revoca l’ordine precedentemente adottato, è ammesso reclamo al tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica del decreto. Il reclamo introduce un giudizio avente natura di revisio prioris istantiae, con la conseguenza che è inammissibile la produzione di documenti nuovi e la richiesta di assunzione di prove.

Con il decreto il Giudice ordina al convivente autore della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare. Il giudice, inoltre, può adottare i seguenti provvedimenti accessori:

  • prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima;
  • chiedere l’intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti;
  • disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell’allontanamento dalla cxasa familiare del reo, rimangono prove di mezzi adeguati.
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