Il comportamento tenuto successivamente alla separazione può costare l’addebito per violazione degli obblighi matrimoniali

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Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10719 del 08/05/2013 la condotta tenuta dal coniuge successivamente alla cessazione della convivenza coniugale è considerata rilevante ai fini della pronuncia di addebito della separazione, qualora costituisca una conferma di quanto sospettato per il passato.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’allontanamento volontario e non temporaneo dalla casa coniugale attuato dalla moglie unitamente ai figli minori integri una grave violazione dei doveri coniugali e familiari, tale da legittimare la dichiarazione di addebito della separazione a carico della stessa per aver senza alcun giustificato motivo privato l’altro genitore dei figli minori.

Il volontario abbandono del tetto coniugale determina difatti l’impossibilità della convivenza coniugale, salvo che chi ha posto in essere l’abbandono sia in grado di provare che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto.

Tale prova è più rigorosa qualora l’allontanamento riguardi pure i figli dovendosi specificatamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione di intollerabilità.

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