Il coniuge che ha pagato il mutuo per intero ha diritto alla restituzione della metà in quanto entrambi i coniugi sono tenuto al pagamento del mutuo per l’acquisto della casa familiare in caso di separazione o divorzio

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Si ritiene molto importante una ordinanza della Corte di Cassazione  (Cass. Civ. ordinanza n. 1072/2018) con la quale si è messo in evidenza il principio di diritto secondo il quale in assenza di una espressa ed univoca volontà di accollo da parte di un coniuge dell’obbligo di pagamento per intero del mutuo, lo stesso deve essere pagato da ciascuno dei coniugi.

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte di Cassazione, il giudice di merito in sede di appello  aveva accolto l’appello proposto dalla moglie divorziata avverso la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a restituire all’ex marito la metà delle rate del mutuo ipotecario stipulato da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio per l’acquisto della casa familiare e che il marito aveva continuato a pagare per l’intero anche dopo la separazione personale ed il conseguente scioglimento della comunione legale.

Il giudice di appello aveva rilevato che il provvedimento presidenziale con il quale erano state stabilite in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio – pur non avendo posto a carico del marito l’obbligo di pagamento dell’intera rata del mutuo, quale misura sostitutiva dell’assegno divorzile non accordato alla moglie – si fondava tuttavia sulla premessa dell’assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito.

Il marito, tuttavia, in sede di ricorso in cassazione riesce a ribaltare la decisione del giudice di appello sulla base delle seguenti argomentazioni difensive:

  • il giudice di appello aveva ritenuta definitivamente esonerata la moglie dal versamento del 50% delle rate mensili del mutuo in ragione di un provvedimento presidenziale, assunto in via provvisoria, nonostante tale provvedimento fosse stato sostituito da una sentenza di divorzio la quale aveva respinto sia la domanda di assegno divorzile sia la domanda volta ad ottenere l’esonero dall’obbligo di pagamento della quota-parte del mutuo formulate dalla moglie;
  • non si può desumere la prova della volontà di accollo per intero delle rate del mutuo a carico del marito, dalle premesse del provvedimento presidenziale che ometteva di dare atto delle modalità attraverso le quali il marito aveva manifestato l’effettiva volontà di assumere per intero, in via definitiva, l’obbligazione di pagamento.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’accollo per intero dell’obbligazione di pagamento per intero del mutuo avrebbe dovuto essere comprovato da elementi documentali (dichiarazioni del marito, verbali delle udienze di separazione e divorzio) eventualmente avvalorati dal successivo comportamento processuale delle parti.

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