Il coniuge che ha pagato per intero le rate del mutuo cointestato per l’acquisto della casa coniugale ha diritto ad ottenere la restituzione della metà di quanto ha versato in caso di separazione o divorzio
Il coniuge che ha provveduto al pagamento per intero delle rate del mutuo ipotecario acceso per l’acquisto della casa coniugale – anche successivamente alla separazione personale – ha diritto ad ottenere dall’altro coniuge il rimborso della metà di quanto versato. L’assunzione volontaria da parte di uno dei coniugi del pagamento del mutuo, a fronte del mancato riconoscimento in sede di divorzio dell’assegno in favore dell’altro coniuge, non può configurare una forma di accollo interno.
In tal senso, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 1072/2018 – in relazione al ricorso presentato da un marito avverso la pronuncia della Corte d’appello dell’Aquila – che aveva accolto il gravame proposto dalla moglie, divorziata, che si era vista condannare con la sentenza di primo grado a restituire all’ex marito la metà delle rate del mutuo ipotecario stipulato in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi per l’acquisto della casa familiare e che l’uomo aveva continuato a pagare per l’intero anche dopo la separazione personale ed il conseguente scioglimento della comunione legale.
I Giudici di secondo grado avevano rigettato la richiesta avanzata dall’uomo di restituzione del 50% delle rate versate sulla base dell’asserita assunzione volontaria da parte di quest’ultimo del pagamento per intero delle stesse, che essi avevano erroneamente desunto dal provvedimento presidenziale, con il quale erano state stabilite in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio.
Con tale provvedimento, il Presidente Delegato, pur non avendo previsto espressamente a carico del marito l’obbligo di far fronte al pagamento del mutuo, non aveva nemmeno riconosciuto alla moglie il diritto a percepire un assegno di mantenimento, sulla base dell’impegno volontario assunto dall’uomo, che veniva qualificato come una sorta di accollo interno, in virtù del quale quest’ultimo non aveva diritto alla restituzione. In realtà, la Corte d’Appello non aveva tenuto in considerazione che la successiva sentenza di divorzio aveva respinto la domanda della moglie volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile, reputando non sussisterne i presupposti per il riconoscimento.
La suddetta sentenza, inoltre, dopo aver escluso che il provvedimento presidenziale avesse tenuto conto dell’impegno assunto dal marito di pagare in via esclusiva il mutuo gravante sulla casa coniugale, aveva anche respinto l’ulteriore domanda della signora, volta ad ottenere che l’obbligo di pagamento delle rate del mutuo fosse posto a carico esclusivo dell’ex coniuge.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato dal marito, afferma che le motivazioni dell’accollo non possono essere desunte dalle premesse di un provvedimento giurisdizionale, che non contiene alcuna statuizione al riguardo e che non da atto delle modalità attraverso le quali il marito avrebbe espresso l’effettiva volontà di assumersi per l’intero, in via definitiva, l’obbligazione di pagamento. La prova di tale volontà avrebbe dovuto, piuttosto, essere tratta da elementi documentali, quali una dichiarazione scritta dell’ex coniuge, verbali delle cause di separazione e divorzio, eventualmente avvalorati dal successivo comportamento delle parti.
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